Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Tutele stragiudiziali e giudiziali dopo il d.lgs. n. 23/2015: possibili profili di illegittimità costituzionale (di Luigi Pazienza (Giudice del Tribunale, sezione Lavoro, Foro di Bari))


L’autore si interroga sulla legittimità costituzionale delle forme di tutela giudiziale e stragiudiziale in caso di licenziamento illegittimo dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 23/2015. Si sofferma soprattutto sulla legittimità costituzionale del criterio temporale (assunzione prima e dopo il 7 marzo 2015) come spartiacque per l’applicazione dei diversi regimi di tutela. Secondo l’autore tale criterio è irrispettoso del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. anche perché senza alcuna logica attribuisce uno strumento giudiziale più rapido (c.d. rito Fornero) per gli assunti prima del 7 marzo e il solo rito ordinario per gli assunti dopo. Infine, per quanto riguarda invece la legittimità dell’offerta conciliativa introdotta dallo stesso decreto 23, l’autore ritiene che non ci sia violazione costituzionale per eccesso di delega in quanto rispettoso del principi previsti dall’art. 1, comma 7, della L. n. 183/2014

Extrajudicial and judicial protections after that Legislative Decree N. 23/2015 entered into force: Possibility for a Judicial Review

This article focuses on the costitutionality of the forms of judicial and extra-judicial protection from unlawful dismissal after “Leg. 23/2015” came into force.

It mainly focuses on the constitutional legitimacy of the time’s criterion (taking in account the case of whom was hired before 7 March 2015 and who was hired after 7 March 2015) as a divide for the application of different protection schemes .

According to the author this criterion does not respect the equality principle affirmed by art. 3 of the Italian Constitution, also because, without any logical motivation, gives a faster judicial remedy (so called “ritual Fornero”) to whom was hired before 7 March and just an ordinary procedure for who was hired after 7 March 2015.

Finally, about the concilation’s offer legitimacy, introduced by the same Decree 23, the author believes that there is a constitutional violation due to excessive delegation of power in regards of the principles set by art. 1, paragraph 7, of the law 183/2014.

1. La legge delega L’art. 1, legge 10 dicembre 2014, n. 183 «allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione», ha previsto una specifica delega per il Governo al fine di adottare uno o più decreti legislativi, enunciando una serie di principi e criteri direttivi, «in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali». La prospettiva della norma è chiaramente diretta verso l’individuazione a livello europeo dei fattori che ostacolano lo sviluppo e la competitività delle imprese, in vista di obiettivi di finanza pubblica diretti a un incremento del Prodotto interno lordo, secondo una strategia che si fonda sulla semplificazione normativa e sulla riduzione degli oneri amministrativi [1]. A tal proposito vengono in rilievo i criteri direttivi indicati nell’articolo 1, comma 7, lett. c), della medesima legge n. 183 del 2014, ed in particolare la previsione, per le nuove assunzioni, di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento. La giurisprudenza costituzionale ha spesso affermato che la disposizione di cui all’art. 76 Cost., può ritenersi rispettata quando il legislatore delegante abbia conferito al legislatore delegato direttive vincolanti, che ragionevolmente limitino la sua discrezionalità, in quanto «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, qual è, per definizione, la legislazione su delega» [2]. Non sembra corretto sostenere la sussistenza di un margine troppo ampio di delega, perché «nell’interpretazione del contenuto della delega, occorre tenere conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che la ispirano» [3], considerando in modo particolare il principio, evidenziato dal giudice delle leggi, secondo cui, in considerazione della varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa, non è possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di «principi e criteri direttivi», sicché deve ritenersi che «il Parlamento, approvando una legge di delegazione, non è certo tenuto a rispettare regole [continua..]

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