Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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La tutela indennitaria nel contratto di lavoro a tutele crescenti al cospetto dell'ordinamento dell'Unione Europea (di Paola Saracini (Ricercatrice di Diritto del lavoro dell’Università del Sannio – Benevento))


Il saggio esamina la compatibilità del nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi, introdotto dal d.lgs. n. 23/2015, con il diritto dell’Unione Europea.

L’A. evidenzia dubbi di legittimità del licenziamento ingiustificato (individuale e collettivo) non per il tipo di tutela prescelto dalla recente normativa (essenzialmente di tipo risarcitorio) bensì per la tecnica adottata per il calcolo della indennità risarcitoria, incentrata sul solo criterio dell’anzianità. A questa conclusione giunge dall’analisi sia dell’art. 30 della Carta di Nizza, oggi peraltro – a giudizio dell’autrice – non applicabile agli ordinamenti interni per quanto riguarda i licenziamenti individuali a causa dell’art. 51 della stessa Carta, sia dell’art. 24 della Carta Sociale Europea (riveduta), valorizzato sul piano, oltre che del diritto internazionale, del diritto dell’Unione in virtù del richiamo contenuto nell’art. 151 del TFUE.

The protection based on an indemnity in the employment contract with growing protection in the face of the European Union order

The essay examines the compatibility of the new penalty regime of unjustified dismissals, introduced by Legislative Decree n° 23/2015, with European Union law.

The author highlights some doubts of legitimacy of unjustified dismissals (both individual and collective ones) not because of the type of protection chosen by the recent legislation (essentially compensation) but for the technique adopted for the calculation of the compensatory allowance, focused only on the criterion of seniority. This conclusion comes from the analysis of both Article 30 CFREU – which, in the author’s opinion, is not applicable to individual dismissals due to Article 51 of the same Charter – and of Article 24 of the (revised) European Social Charter, taken into consideration at the level of international law and of EU law, thanks to the reference contained in Article 151 TFEU.

1. Contratto a tutele crescenti e nuovo regime sanzionatorio per i licenziamenti illegittimi È opinione condivisa che il contratto a tutele crescenti (d’ora in avanti catuc [1], introdotto dal d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23 [2], altro non sia che un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da un equilibrio negoziale sensibilmente diverso da quello disegnato dalla evoluzione del diritto del lavoro post-costituzionale. Il catuc prevede, infatti, un nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali e collettivi, contraddistinto da un marcato restringimento della tutela reintegratoria a favore di quella meramente indennitaria [3], con intuibili e inevitabili riflessi nell’assetto di interessi realizzato dal contratto [4]. Strada, questa, già intrapresa qualche anno addietro dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. Riforma Fornero, in maniera, però, meno netta benché, indubbiamente, anche meno lineare [5]. Tale legge, com’è noto, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 23/2015, pertanto, oggi, coesiste un doppio regime di tutela per i licenziamenti illegittimi differenziato a seconda della data in cui è stato stipulato il contratto di lavoro [6]. In questa sede non si affronterà il tema dell’indebolimento della posizione del lavoratore subordinato determinato da un regime sanzionatorio meramente risarcitorio, da tanti – a dire il vero – rilevato [7], bensì si valuterà la compatibilità del sistema indennitario previsto per il catuc con il diritto dell’Unione Europea. Come si avrà modo di argomentare, infatti, non è sul tipo di tutela prescelto che si profilano dubbi di legittimità – almeno nell’ambito sovranazionale [8] –, quanto sugli importi dell’indennità, ovvero, più esattamente, sulla tecnica adottata per il relativo calcolo. Prima di entrare nel vivo della questione, è opportuno, seppure in sintesi, riportare le più significative novità, differenziando le ipotesi in cui trova ancora applicazione la tutela reintegratoria da quelle in cui, invece, al lavoratore, anche qualora il giudice accerti l’infondatezza del licenziamento, spetta una mera indennità economica a titolo di risarcimento del danno subito. Ai sensi del d.lgs. n. 23/2015, la reintegrazione continua ad applicarsi nei casi di licenziamento discriminatorio, nullo o inefficace perché intimato in forma orale, oppure quando il giudice accerti il difetto di giustificazione per motivi consistenti nella disabilità fisica o psichica del lavoratore (art. 2, comma 1) [9]; ed ancora, qualora sia dimostrata, “direttamente in giudizio” [10], l’in­sus­sistenza del fatto materiale contestato al lavoratore licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (art. 3, comma [continua..]

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