Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Diversificazione delle discipline del licenziamento e principio costituzionale di eguaglianza (di Federico Ghera (Prof. Associato di diritto costituzionale dell’Università di Foggia))


Il saggio si sofferma sui diversi aspetti della riforma della disciplina dei licenziamenti che, ad avviso dell’Autore, possono apparire di dubbia compatibilità con il principio costituzionale di eguaglianza. Per quanto riguarda la scelta della riforma di limitare il proprio campo di applicazione ai soli rapporti di lavoro instaurati successivamente alla sua entrata in vigore – con conseguente disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori già assunti – la tesi sostenuta è che si sia determinata una situazione mal conciliabile con il principio costituzionale di eguaglianza, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla sopravvivenza di discipline abrogate, che secondo la Consulta non può protrarsi a tempo indefinito. Viceversa, i diversi regimi di tutela del lavoratore delineati dal legislatore in relazione a diverse fattispecie di licenziamento illegittimo sono considerati provvisti di ragionevole giustificazione, e dunque non in contrasto con il principio di eguaglianza. Ciò al pari della stessa scelta di fondo della riforma di elevare il regime indennitario a regola generale in caso di licenziamento illegittimo.

Distinguishing the dismissal's disciplines and the constitutional principle of equality

The essay focuses on the different aspects of the reform concerning the layoffs discipline.Some of these aspects, according to the author’s opinion, may appear of ambiguous compatibility with the constitutional principle of equality. For what concerns Reform choice to limit its own scope of application to just the working relations established after its own entry into force – leading to an unequal treatment of already employed workers – the supported thesis states that a situation not precisely compatible with the constitutional principle of equality occurs as a consequence. This mismatch can be also seen in the light of constitutional jurisprudence on the survival of repealed disciplines. In the opinion of the Constitutional Court in fact their existence can not be lengthened indefinitely. On the other hand, the different systems of workers protection provided by the legislator in case of different hypothesis of unfair dismissal are considered as reasonably justified, and therefore they are not conflicting with the principle of equality.This goes at the same pace with the choice at the base of the Reform which provides a raising of the compensation regime to a general rule level in case of unfair dismissal.

1. La nuova disciplina dei licenziamenti e i dubbi sulla sua compatibilità con il principio costituzionale di eguaglianza La nuova disciplina sulla tutela spettante al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, di cui al d.lgs. n. 23/2015, sarebbe – secondo una consistente parte della dottrina – in più punti di dubbia compatibilità con il principio costituzionale di eguaglianza [1]. E ciò intendendo quest’ultimo sia come generale canone di coerenza delle “classificazioni legislative” – e cioè quale parametro cui commisurare la ragionevolezza delle distinzioni di trattamento che conseguono al modo in cui il legislatore individua le fattispecie oggetto di regolamentazione – sia come precetto che impone la “razionalità intrinseca” delle disposizioni normative, in rapporto all’esigenza che esse rechino un ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti nelle fattispecie regolate [2]. I principali punti della riforma sui quali sono stati avanzati rilievi di questo genere sono i seguenti: la scelta di limitare l’applicazione del nuovo regime ai soli lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 23/2015 (e ad altre situazioni che sono state assimilate alle nuove assunzioni da parte del legislatore delegato [3], facendo conseguentemente sopravvivere – per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente e sino al loro esaurimento – la precedente e più favorevole disciplina dei licenziamenti di cui all’art. 18 St. lav. (sia pure come già riformata dalla legge n. 92/2012 nel senso di una maggiore “flessibilità in uscita” rispetto alla versione originaria) ed all’art. 8, legge n. 604/1966 (i cui criteri di liquidazione dell’indennizzo possono anch’essi risultare più vantaggiosi per il lavoratore); l’esclusione di alcune categorie di lavoratori dal campo di applicazione del nuovo regime; la scelta, in sé e per sé considerata, di “frammentare” la disciplina del licenziamento illegittimo in una pluralità di fattispecie, connettendovi regimi di tutela differenziati; la coerenza e logicità del modo in cui le singole fattispecie di licenziamento illegittimo sono state delineate; l’adeguatezza della tutela meramente indennitaria – che è divenuta quella di applicazione generale [4]– in rapporto all’esigenza di realizzare un ragionevole bilanciamento tra gli interessi datoriali e quelli dei lavoratori, sia in linea di principio, sia per il modo in cui tale tutela è in concreto realizzata (in particolare, è stata messa in discussione sia la ragionevolezza della scelta di commisurare l’indennizzo spettante al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo al solo parametro dell’anzianità di servizio, sia la adeguatezza [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio