argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Un dipendente pubblico non può svolgere la professione di avvocato. Per l’esercizio del potere disciplinare, l’amministrazione non deve allegare o provare alcun danno o disservizio.
» visualizza: il documento (Cass. 15 novembre 2023, n. 31776, ord.. )Articoli Correlati: lavoro pubblico - professione forense - potere disciplinare - onere della prova
Sulla prima parte del principio di diritto, nello stesso senso, v. Cass. 14 aprile 2021, n. 9828, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.