argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La violazione del termine di sette giorni dall’intimazione dei recessi per l’invio della comunicazione sull’applicazione dei criteri di scelta, prevista dall’art. 4, nono comma, della legge n. 223 del 1991, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, rende illegittimi i licenziamenti collettivi.
» visualizza: il documento (Cass. 29 marzo 2022, n. 10117, ord.. )Articoli Correlati: licenziamenti collettivi - intimazione
La sentenza è coerente con il principio enunciato dalla decisione Cass. 19 giugno 2018, n. 16144, da quella Cass. 22 novembre 2016, n. 23736, e da quella Cass. 19 aprile 2017, n. 9875, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Nella Rivista, nel quarto fascicolo del 2017, l’ottavo in assoluto, v. Gaetano Natullo, I licenziamenti collettivi nel nuovo contesto normativo; Roberta Nunin, Le procedure e l’accordo sindacale.