» Di nuovo sull’atto di impugnazione del licenziamento inviato per posta elettronica certificata.
» Ancora una volta sull’applicazione dell’art. 4, nono comma, della legge n. 223 del 1991 anche nel caso di cessazione dell’attività.
» Il sovvertimento dell’ultimo orientamento della giurisprudenza di legittimità sullo spatium deliberandi nel licenziamento per superamento del periodo di comporto.
» L’intimazione di due, successivi licenziamenti per diversa ragione e il risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilità.
» Il termine di preavviso e quello di impugnazione del licenziamento.