argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 604 del 1966, nel termine di sette giorni dal ricevimento dell’istanza di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, l’Ispettorato territoriale del lavoro deve solo spedire l’atto di convocazione, che può giungere a destinazione in seguito.
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Oltre a essere basata sull’interpretazione letterale, la soluzione è ragionevole, perché il termine così breve non può comportare la ricezione del plico.