Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Tecniche di limitazione del diritto di sciopero nella recente giurisprudenza di legittimità (di Mario Cerbone (Ricercatore di Diritto del Lavoro, Università degli Studi del Sannio – Benevento))


Il saggio prende spunto da una recente sentenza della Cassazione, per riannodare i fili della discussione, sempre aperta, sui limiti al diritto di sciopero nel nostro ordinamento. Muovendo dalla non agevole distinzione concettuale fra definizione della “fattispecie” sciopero e limiti all’“esercizio” del diritto medesimo, lo scritto si sofferma su taluni aspetti morfologici che può assumere l’astensione dal lavoro: indeterminatezza soggettiva, modale e temporale; carenza di raccordo funzionale tra soggetti proclamanti e soggetti attuatori; deviazione, sul piano finalistico, dell’astensione rispetto alla tutela di un “interesse collettivo”. Siffatte caratteristiche dell’a­stensione dal lavoro, nella lettura della Cassazione, conducono, sul piano interpretativo, ad un sostanziale ampliamento della nozione di “danno alla produttività aziendale” e mettono in discussione la stessa qualificazione delle astensioni e la riconducibilità di esse all’art. 40 Cost. Ne deriva, pertanto, una sistemazione logico-interpretativa dei limiti al diritto di sciopero fondata su un “restringimento” della relativa fattispecie.

Lomitation tecniques of the right to strike in the recent case law of the Supreme Court

This essay was inspired by a recent judgement of the Supreme Court; it wants to pick up the threads of the discussion about limits to the right to strike in our legal system. It moves from the distinction between notion of strike and limits to the exercise of the right to strike and focuses on morphological aspects of the strike: indeterminateness of the subjects, ways and times; lack of functional connection between persons who proclaim and actors implementing; mismatch between abstention and collective interest. According to the Supreme Court, these features of the abstention from the work cause a widening of the notion of the damage of business productivity and do not allow classification as strike. So the limits to the right of strike now are based on a reducted notion.

1. Una riflessione sui limiti al diritto di sciopero a partire da una recente pronuncia della Cassazione Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione contribuisce a riaprire il dibattito fra gli studiosi sulla sistemazione teorica dei limiti al diritto di sciopero nel nostro ordinamento [1]. Nel caso di specie, la Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla domanda proposta dal datore di lavoro (Società operante nel settore della grande distribuzione organizzata) per accertare l’illegit­timità di un’astensione dal lavoro, proclamata e attuata in azienda. Il thema decidendum viene fissato da due separati motivi alla base del ricorso: con il primo, si vuole risolvere la questione della valutazione dell’interesse datoriale ad agire ex art. 100 c.p.c., confutando le conclusioni del giudice d’appello, che aveva invece rilevato una carenza di interesse attuale alla decisione giudiziale; con il secondo motivo, la Società intende dimostrare che l’astensione in esame non sarebbe affatto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 40 Cost., in ragione delle sue caratteristiche strutturali: segnatamente, in quanto le individuate modalità di proclamazione e di attuazione rimettevano, sin dall’origine, alla discrezionalità di ogni singolo lavoratore la scelta di aderire all’astensione “come, quanto e quando riterrà più opportuno” [2]. Siffatte peculiari caratteristiche morfologiche priverebbero, pertanto, l’astensione medesima del requisito essenziale della finalità di tutela di un interesse professionale collettivo. Nell’accogliere il ricorso del datore di lavoro, la Cassazione «dichiara l’illegittimità delle modalità di proclamazione dello sciopero oggetto di causa» [3]. Nello sviluppo analitico delle pagine seguenti, ci si soffermerà sul merito della decisione adottata e sul percorso logico-argomentativo ivi seguito, al fine di trarne considerazioni più ampie sul piano teorico-generale [4]. 2. L’incerto perimetro della sentenza Va subito detto che non è agevole proporre una lettura della richiamata sentenza, che ne faccia percepire il contenuto essenziale: per almeno due punti di criticità dell’impianto decisionale. Il primo si coglie nell’esito del pronunciamento (il “dispositivo”, per stare al linguaggio del processo): nel dichiarare “l’illegittimità delle modalità di proclamazione dello sciopero oggetto di causa”, la Suprema Corte dà per presupposta la riconducibilità dell’astensione dal lavoro all’art. 40 Cost., con ciò spostando il thema decidendum dalla fattispecie alle modalità di proclamazione e attuazione. Attenendosi alla domanda formalmente avanzata [continua..]

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SOMMARIO:

1. Una riflessione sui limiti al diritto di sciopero a partire da una recente pronuncia della Cassazione - 2. L'incerto perimetro della sentenza - 3. Prime indicazioni “normative” della Cassazione muovendo dalla questione preliminare della sussistenza dell'interesse ad agire - 4. L'attuazione dello sciopero nella prospettiva del bilanciamento dei diritti: limiti "esterni" e "danno alla produttività" - 5. Indeterminatezza soggettiva, modale e temporale dell’astensione dal lavoro: “discrezionalità” valutativa del singolo lavoratore e mancanza di "raccordo funzionale" con i soggetti proclamanti - 6. Verso l'ampliamento della nozione di "danno alla produttività aziendale"? - 7. Ripercussioni sugli elementi strutturali della "fattispecie sciopero": "forma" e "finalità tipicamente collettive" - NOTE


1. Una riflessione sui limiti al diritto di sciopero a partire da una recente pronuncia della Cassazione

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione contribuisce a riaprire il dibattito fra gli studiosi sulla sistemazione teorica dei limiti al diritto di sciopero nel nostro ordinamento [1]. Nel caso di specie, la Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla domanda proposta dal datore di lavoro (Società operante nel settore della grande distribuzione organizzata) per accertare l’illegit­timità di un’astensione dal lavoro, proclamata e attuata in azienda. Il thema decidendum viene fissato da due separati motivi alla base del ricorso: con il primo, si vuole risolvere la questione della valutazione dell’interesse datoriale ad agire ex art. 100 c.p.c., confutando le conclusioni del giudice d’appello, che aveva invece rilevato una carenza di interesse attuale alla decisione giudiziale; con il secondo motivo, la Società intende dimostrare che l’astensione in esame non sarebbe affatto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 40 Cost., in ragione delle sue caratteristiche strutturali: segnatamente, in quanto le individuate modalità di proclamazione e di attuazione rimettevano, sin dall’origine, alla discrezionalità di ogni singolo lavoratore la scelta di aderire all’astensione “come, quanto e quando riterrà più opportuno” [2]. Siffatte peculiari caratteristiche morfologiche priverebbero, pertanto, l’astensione medesima del requisito essenziale della finalità di tutela di un interesse professionale collettivo. Nell’accogliere il ricorso del datore di lavoro, la Cassazione «dichiara l’illegittimità delle modalità di proclamazione dello sciopero oggetto di causa» [3]. Nello sviluppo analitico delle pagine seguenti, ci si soffermerà sul merito della decisione adottata e sul percorso logico-argomentativo ivi seguito, al fine di trarne considerazioni più ampie sul piano teorico-generale [4].


2. L'incerto perimetro della sentenza

Va subito detto che non è agevole proporre una lettura della richiamata sentenza, che ne faccia percepire il contenuto essenziale: per almeno due punti di criticità dell’impianto decisionale. Il primo si coglie nell’esito del pronunciamento (il “dispositivo”, per stare al linguaggio del processo): nel dichiarare “l’illegittimità delle modalità di proclamazione dello sciopero oggetto di causa”, la Suprema Corte dà per presupposta la riconducibilità dell’astensione dal lavoro all’art. 40 Cost., con ciò spostando il thema decidendum dalla fattispecie alle modalità di proclamazione e attuazione. Attenendosi alla domanda formalmente avanzata dalla Società ricorrente – segnatamente, con il secondo motivo di ricorso – essa, invece, avrebbe dovuto pronunziarsi in via diretta, non implicita, sulla riconducibilità o meno alla fattispecie [5]. Il secondo punto di criticità traspare anch’esso nella parte finale della pronuncia, là dove la Cassazione propone – anche qui però senza sufficiente motivazione – la distinzione tra limiti “interni” e “esterni” del diritto di sciopero, benché avesse, in precedenza, radicato le proprie argomentazioni esclusivamente sulla teoria dei limiti “esterni” e del “danno alla produttività”. Questi due rilievi circa l’ambiguità del ragionamento si spiegano forse alla luce di una considerazione di fondo, che ci accompagnerà nell’analisi. I rischi di sovrapposizioni concettuali tra il contenuto (o la nozione) di sciopero e i limiti al suo esercizio agiscono, non da oggi, come una costante del dibattito sullo sciopero. Si afferma, a ragione, che l’area di liceità dello sciopero è sottoposta, sempre e comunque, a una duplice limitazione: prima attraverso la definizione della fattispecie “sciopero” e poi attraverso la fissazione di limiti all’“esercizio del diritto” [6]; e la ricerca dei limiti, a sua volta, non può che passare attraverso l’indagine sulla definizione [7].


3. Prime indicazioni “normative” della Cassazione muovendo dalla questione preliminare della sussistenza dell'interesse ad agire

Scomponendo la sentenza in due parti (secondo i due motivi di ricorso), si nota come già la prima questione, in ordine logico, affrontata dalla Cassazione riveli appieno il significato giuridico delle sovrapposizioni di cui si è detto. Ci si riferisce alla preliminare verifica, di taglio processualistico, in ordine alla sussistenza dell’interesse datoriale ad agire ex art. 100 c.p.c. ai fini del­l’“accertamento della riconducibilità alla fattispecie di cui all’art. 40 della Costituzione di un’astensione dal lavoro dettata da motivi individuali e sprovvista del requisito indefettibile della finalità di tutela di un interesse professionale collettivo” [8]. Al riguardo, prima di addentrarsi nel merito della pronuncia, preme anteporre, anche in questo caso, una considerazione più ampia, utile per inquadrare il contesto in cui matura la decisione giudiziaria. Dal punto di vista generale, non vanno trascurati, infatti, gli effetti di quella interrelazione che si instaura, di fatto, tra l’esercizio dello sciopero e l’azione giudiziaria [9]. È evidente che, soprattutto dal lato dell’imprenditore, si ponga in concreto un problema da non sottovalutare. Di fronte alla proclamazione di uno sciopero – che il datore ritiene illegittimo o del quale addirittura contesti alla radice la stessa qualificazione di “sciopero” – posto che non si rinvenga alcuna possibilità di mediazione o composizione all’interno del quadro delle relazioni sindacali, è inevitabile che il datore medesimo sia portato a traslare sul momento giudiziale le sue aspettative di condizionamento e indebolimento della lotta sindacale: sia nei confronti dell’opinione pubblica, sia nei confronti degli stessi lavoratori scioperanti e di quelli non scioperanti. Anche perché se la decisione giudiziale dovesse risultare favorevole al datore di lavoro, si produrrebbe un duplice effetto: questi potrà non soltanto confidare in una neutralizzazione (anche se non immediata ma ex post) della protesta avversaria, ma, per il futuro, potrebbe giovarsi di un irrobustimento giuridico, sia pure indiretto, delle contro-misure e degli strumenti di autotutela di cui dovesse disporre sul piano del rapporto contrattuale (a partire dalla stessa possibilità di attuare una serrata, rifiutando di ricevere le prestazioni [continua ..]


4. L'attuazione dello sciopero nella prospettiva del bilanciamento dei diritti: limiti "esterni" e "danno alla produttività"

La preliminare questione sull’ammissibilità del ricorso del datore di lavoro dovrebbe avere confermato, a questo punto, la sostanziale impossibilità di separare concettualmente quanto attiene alla fattispecie e quanto invece ai limiti all’esercizio, e quindi alla disciplina [16]. Così come è altrettanto chiara quella che possiamo considerare la linea direttrice seguita dai giudici: al centro dell’impianto decisionale viene posta la tecnica del bilanciamento delle posizioni giuridiche soggettive che si contrappongono [17], specie quando sullo sfondo si staglia una fattispecie rispetto alla quale vi è “una obiettiva incertezza giuridica di fondo” [18]. Sulla concreta identificazione dei limiti allo sciopero e sulla non sempre agevole collocazione di questi a metà strada tra la prospettiva “interna” e quella “esterna”, la sentenza in esame presenta però qualche ombra. Il passaggio che crea maggiori perplessità compare, come detto, nelle battute finali e si rivolge apoditticamente a “particolari modalità di attuazione della proclamata astensione dal lavoro che esorbitavano dai limiti interni ed esterni”. Si ripropone così una demarcazione concettuale – quella tra limiti “esterni” e “interni”, appunto – non definita. Qui si aprono allora non facili questioni ricostruttive, che meritano attenzione. Iniziamo col dire che, al di là del richiamato passaggio, una lettura sistematica della pronuncia dimostra che la Corte alla fine non si discosta da quell’orientamento che fissa il limite della salvaguardia della c.d. produttività aziendale, già espresso in maniera puntuale in tema di sciopero articolato e di sciopero nelle lavorazioni a ciclo continuo, e ciò benché gli interessi concreti, coinvolti nel caso di specie, appaiano di natura diversa (come si tenterà di argomentare di qui a poco). In coerenza con il citato orientamento, la sentenza si concentra sulla verifica in ordine al nesso causale tra la compromissione della “capacità produttiva aziendale” – che essa pure assume, nella fattispecie in esame, caratteri del tutto diversi da quelli tipici delle lavorazioni negli “impianti a ciclo continuo” – e la “denunziata illiceità delle modalità di [continua ..]


5. Indeterminatezza soggettiva, modale e temporale dell’astensione dal lavoro: “discrezionalità” valutativa del singolo lavoratore e mancanza di "raccordo funzionale" con i soggetti proclamanti

È nel secondo quesito di diritto, pertanto, il punto concettuale da indagare: esso attiene non alla qualificazione che i soggetti proclamanti conferiscono alla protesta, nominandola “sciopero a oltranza” [21], bensì alle peculiari prerogative che gli stessi soggetti attribuiscono, con l’atto di proclamazione, a ogni lavoratore, ponendolo nella condizione di aderire «come, quanto e quando riterrà più opportuno» e «attraverso astensioni dal lavoro senza alcun coordinamento tra loro» [22]. Infatti, è di tutta evidenza che è in questo aspetto della morfologia dello sciopero – ossia nell’attribuzione al singolo lavoratore delle modalità di attuazione e della dislocazione temporale della stessa astensione dal lavoro – che si annidano i principali nodi teorici e pratici della questione. L’interpretazione della Cassazione, per un primo verso, si concentra sul­l’am­pia discrezionalità dei singoli lavoratori, a cui corrisponde una mancanza di raccordo funzionale [23] tra le condotte di questi e i soggetti proclamanti. Da tali profili ricava argomenti per allargare la nozione di “danno alla produttività aziendale”, nella logica dei limiti “esterni”. Per un altro verso, essa parte dal discorso sui limiti “esterni” per trarre ricadute in ordine alla “fattispecie sciopero”, che, nel nostro caso, risulterebbe snaturata quanto a “forma” e “finalità tipicamente collettive” [24]. Muovendo dal primo aggancio del discorso, appare centrale il riferimento alle modalità di attuazione della astensione dal lavoro «rimesse totalmente ai singoli interessati, senza una loro predeterminazione» [25]. La pressoché completa discrezionalità dei singoli lavoratori rispetto all’attuazione dello sciopero, non soltanto sull’an (che appare, come è ovvio, una facoltà connaturata all’esercizio del diritto medesimo), quanto piuttosto sul quomodo, nonché sui tempi e sulla durata dell’attuazione stessa, conduce la Cassazione a ritenere (per quanto le argomentazioni al riguardo non siano, per la verità, esplicitate compiutamente) intaccato quell’elemento strutturale della fattispecie sciopero, consistente nel raccordo funzionale tra le [continua ..]


6. Verso l'ampliamento della nozione di "danno alla produttività aziendale"?

La lettura della Cassazione si incammina pertanto, con i punti fermi e con le perplessità suscitate, nella direzione di un innalzamento della soglia rispetto alla quale far operare il bilanciamento tra i diritti; e lo fa agendo sulle modalità di proclamazione e attuazione, delle quali dichiara l’illegittimità. Lo fa enucleando dalla richiamata e classica teoria del “danno alla produttività” una sfaccettatura ulteriore, fondata sul concetto di “programmazione” dello sciopero, non solo e non tanto nel rapporto tra singoli e gruppo, ma nei confronti del datore di lavoro. A quest’ultimo la Cassazione intesta una pregnante prerogativa di “pretendere” di calcolare gli effetti dello sciopero al fine di adottare le contro-misure difensive. Nell’adottare tale logica, la Corte però non sembra volere abbandonare, quanto alla valutazione del danno, lo schema unitario e monolitico, a favore di uno variabile, in rapporto alla complessità dell’organizzazione produttiva e alla tipologia dello sciopero messo in atto [41]. In questo senso, quanto detto poco prima sulla genericità degli argomenti addotti sul “danno” esprime emblematicamente tale limite della sentenza in esame. Fondandosi sul predetto approccio uniforme, si utilizzano qui le categorie dello sciopero articolato, quando invece, si è detto, della difficoltà di sovrapponibilità delle fattispecie concrete. Per giunta, il riferimento è a uno sciopero articolato attuato negli impianti a ciclo continuo o in altri contesti produttivi che hanno caratteristiche non comparabili con quelle dell’impresa coinvolta. L’applicazione della tecnica del bilanciamento in connessione con la teoria del danno alla produttività consegna così all’interprete una concezione “restrittiva” dello sciopero, con un innalzamento della soglia delle limitazioni all’esercizio del diritto. Tali limitazioni, per le perplessità che suscita il procedimento logico che ne ha determinato la fissazione, assumono una valenza molto forte, suscettibile di toccare la sistemazione dei “valori costituzionali” in gioco nella vicenda sciopero.


7. Ripercussioni sugli elementi strutturali della "fattispecie sciopero": "forma" e "finalità tipicamente collettive"

A questo punto, occorre andare al secondo piano della ricostruzione offerta dalla Cassazione, quello che attiene alle ricadute di tutta l’impostazione dei limiti “esterni” sulla “forma” e sulle “finalità tipicamente collettive” dello sciopero. È evidente che, per quanto sin qui detto, la formulazione appena riportata determina un effetto di spiazzamento, dal punto di vista interpretativo, atteso che – come sottolineato in apertura – la pronuncia medesima si limita a dichiarare l’illegittimità delle modalità di proclamazione di un’astensione comunque qualificata come “sciopero”. Ma, in realtà, il suddetto passaggio – per quanto stringato – sottintende un inquadramento sistematico delle questioni ben più complesso di quello finora rappresentato. Muovendo dalla ricorrente sovrapposizione concettuale fra nozione di sciopero e limiti al suo esercizio, che è un po’ la chiave di lettura delle argomentazioni sin qui proposte, la Corte avanza secondo un duplice giudizio, che si estende tanto sull’“esercizio” quanto sulla “fattispecie”. L’esercizio è preso in esame per valutare se le condotte assunte dai soggetti coinvolti si siano manifestate in piena corrispondenza con la fattispecie di cui all’art. 40 Cost. È dal giudizio sull’esercizio, condotto nella direzione di un evidente irrobustimento dei limiti esterni, che la Suprema Corte ricava gli effetti sulla fattispecie. Orbene, le particolari modalità di attuazione della proclamata astensione – secondo la Cassazione – vanno ad incidere su elementi strutturali della fattispecie sciopero, determinando un effetto che va oltre la mera illegittimità di esso e si estende in radice alla qualificazione stessa dell’astensione e alla sua riconducibilità all’art. 40 Cost. La Cassazione sembrerebbe non fermarsi ad una limitazione che, in punto di diritto, operi dall’esterno della fattispecie, quanto piuttosto imboccare la strada dell’intervento sul nucleo essenziale di essa [42]. Non è un caso che, nelle battute finali, i giudici richiamino non più soltanto i limiti “esterni” ma anche quelli “interni”. In particolare, la deviazione, sul piano finalistico, dell’astensione dal lavoro rispetto alla tutela [continua ..]


NOTE