Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Parasubordinazione e subordinazione: un ennesimo giro di valzer? (di Antonio Di Stasi (Prof. associato di diritto del lavoro dell’Università Politecnica delle Marche))


Nel saggio, dopo aver affrontato la questione dogmatica della subordinazione ai giorni d’og­gi, si analizza criticamente la nuova disciplina sulle collaborazioni c.d. eterorganizzate contenuta nel d.lgs. n. 81/2015.

Ed infatti l’intervento normativo che ha finalità di razionalizzare e di ridurre la discrezionalità giudiziale rischia invece di moltiplicare i regimi giuridici della subordinazione e di riaffidare alla giurisprudenza un ruolo creativo nella individuazione per le diverse fattispecie della disciplina del lavoro subordinato concretamente applicabile.

L’interprete dovrebbe, dunque, utilmente concentrarsi sulla doppia alienità del lavoratore con la valorizzazione del criterio della dipendenza economica.

Parasubordination and subordination: another valzer round?

In the essay, after facing dogmatic issue of nowadays employed work, so called “collaborazioni eterorganizzate” (previeded by d.lgs. n. 81/2015) are critically analyzed.

In effect the Act, that has the purpose of rationalise and reduce judicial discretion, risks instead to increase employed work regulation and to give back to jurisprudence a creative role in recognition of different status of employed work.

Commentator should therefore focus on the concept of “doppia alienità” of the worker, by enhancing economic dependence criterion.

1. Vecchie e nuove questioni dogmatiche della subordinazione La proliferazione del ricorso a tipologie contrattuali c.d. atipiche rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che rimane anche a seguito della stratificazione normativa il contratto tipico all’interno dell’ordina­mento lavoristico, ha indotto il legislatore a limitare l’utilizzo delle fattispecie flessibili soltanto alle ipotesi che avessero presentato profili di genuinità, in un’ottica di tutela delle sole situazioni meritevoli ed in attuazione del principio di c.d. indisponibilità del tipo contrattuale. Tale principio, a mente del quale non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura qualora da ciò derivasse l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento, nonché autorizzare le parti ad escludere, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l’applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti con contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto subordinato, ha oltretutto trovato conferma recentemente nella giurisprudenza costituzionale [1]. Quest’ultima, di fronte al moltiplicarsi degli interventi legislativi di qualificazione espressa dei rapporti di lavoro, ha ribadito il ruolo sistematico del principio di indisponibilità del tipo negoziale, sia nell’opera interpretativa, sia nel controllo di costituzionalità [2], vagliando così in modo critico le scelte del legislatore, che avevano la funzione di sottrarre arbitrariamente taluni rapporti di lavoro subordinato alla sfera delle norme inderogabili, espressione di principi costituzionali. Ed infatti lo statuto protettivo previsto per la subordinazione determina, quale conseguenza ineludibile, l’indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali. Se la necessità di evitare la proliferazione di contratti che mascherassero il reale carattere di collaborazione del rapporto [3] induceva il legislatore all’ado­zione della legge delega n. 30/2003 e del successivo d.lgs. n. 276 di attuazione, che vincolava la genuinità della collaborazione coordinata e continuativa alla individuazione di un “progetto, programma o fase di esso” [4], dall’altro lato tali interventi normativi ampliavano la c.d. flessibilità tipologica (introducendo il c.d. lavoro a chiamata, il lavoro accessorio, il lavoro somministrato, il lavoro ripartito, ecc.), lasciando alcuni ambiti di lavoro parasubordinato al di fuori dell’obbligo di previsione del progetto, nelle quali dunque residuavano alcune tra le tradizionali collaborazioni coordinate e [continua..]

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