Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Le prospettive di applicazione dei criteri di distinzione fra lavoro autonomo e subordinato dopo il d.lgs. n. 81/2015 (di Renato Greco (già Presidente della sezione lavoro della Corte d’Appello di Catanzaro))


Il saggio intende analizzare quale incidenza potrà avere sui tradizionali criteri distintivi tra lavoro autonomo e subordinato la nuova figura della prestazione di lavoro organizzata dal committente, introdotta dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015. Dopo avere esposto le ra­gioni che fanno ritenere che la riforma ha inteso soltanto delineare un modo di essere della subordinazione, positivizzando alcuni degli indici utilizzati dalla giurisprudenza nella individuazione della fattispecie, lo studio si sofferma sui criteri distintivi tra le prestazioni etero-organizzate dal committente e le prestazioni d’opera coordinate e continuative e ipotizza quali difficoltà applicative dovrà affrontare la giurisprudenza di fronte a due fattispecie contigue, ma con una radicale divaricazione di tutele.

Profiles of the application of criteria for the distinction between self-employed work and employment after the decree No. 81/2015

The essay intends to analyse what impact the new figure of self-employed work organised by the enterprise – introduced by art. 2, paragraph 1, of Legislative Decree No. 81/2015 – will exercise on traditional criteria for the differentiation between self-employment and subordinate work. After setting out the reasons leading to the idea that the reform intended only to outline a particular way of performing a professional activity under an employment contract, defining some of the indicators used by courts in order to identify subordination within a statutory provision, the study focuses on the criteria that distinguish the new model of self-employed work organised by the enterprise from the previous forms of self-employed work performed in coordination with the enterprise. It also analyses the possible difficulties that courts will encounter in the application of the new statutory provisions applying these two contractual models, similar but with two different level of protections for workers involved.

1. L’obiettivo (mancato) del superamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa La legge delega di riforma del mercato del lavoro, n. 183/2014, prendendo atto del sostanziale fallimento della strategia adottata con il d.lgs. n. 276/2003, si era posta l’obiettivo di superare le collaborazioni coordinate e continuative, utilizzate spesso a fini elusivi dello statuto protettivo del lavoro subordinato, e di riportarle nell’area della subordinazione, dopo aver reso la fattispecie tipica dell’art. 2094 c.c. meno costosa, economicamente e normativamente, e più attraente per le imprese. In questa prospettiva devono essere inquadrate le disposizioni che hanno introdotto il contratto a tutele crescenti, con l’eliminazione della reintegrazione come sanzione del licenziamento economico illegittimo, che consentono la variazione unilaterale in peius delle mansioni del prestatore, che ampliano le possibilità di controllo a distanza del lavoratore e il d.lgs. n. 81/2015, il cui art. 2, comma 1, prescrive che “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, mentre l’art. 52, comma 1, abroga la figura del lavoro a progetto (artt. da 61 a 69-bis, d.lgs. n. 276/2003). L’enunciato obiettivo del superamento di tutte le collaborazioni coordinate e continuative non è stato, però, raggiunto perché l’estensione delle tutele del lavoro subordinato riguarda soltanto “alcuni tipi di collaborazione morfologicamente contigui al lavoro subordinato” [1] e perché l’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce la sopravvivenza dell’art. 409, n. 3, c.p.c., fonte delle svariate forme di collaborazioni autonome e delle connesse pratiche elusive della disciplina protettiva del lavoratore subordinato. Inoltre, per effetto dell’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto, sono venuti meno anche i divieti che quella normativa prevedeva, per cui, con le nuove disposizioni, l’ordinamento finisce per riconoscere nuovamente all’autonomia privata individuale il potere di regolare, anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal codice civile e delle eccezioni espresse, forme di lavoro autonomo coordinato e continuativo con limiti ridotti [2]. Ne risulta, pertanto, appannata la funzione antielusiva che il progetto di riforma del mercato del lavoro si era assegnata. Il d.lgs. n. 81/2015 non accoglie i suggerimenti a favore di un assetto normativo modulare che tenga conto della dipendenza economica del lavoratore autonomo [3], da attuare con un Codice semplificato del lavoro [4], in cui si individui [continua..]

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