Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

24/01/2019 - Il pubblico impiego, il regime delle incompatibilità e la professione forense.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

La professione forense è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con un ente pubblico.

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Il principio è consolidato; infatti, “le disposizioni della legge n. 339 del 2003, nella parte in cui sanciscono la incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e lo svolgimento di un impiego pubblico a tempo parziale, non possono intendersi abrogate per contrasto con il decreto - legge n. 138 del 2011. L'incompatibilità tra impiego pubblico a tempo parziale ed esercizio della professione forense risponde a esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata e ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente; la legge n. 339 del 2003 è finalizzata a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e l'indipendenza della professione forense onde garantire l’effettività del diritto di difesa. La suddetta disciplina mira a evitare il sorgere di possibile contrasto tra interesse privato del pubblico dipendente e interesse della pubblica amministrazione ed è volta a garantire l'indipendenza del difensore rispetto a interessi contrastanti con quelli del cliente. L’operatività delle disposizioni che sanciscono l'incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense è, tra l'altro, confermata dalla legge n. 247 del 2012, ancorché non suscettibile di efficacia immediata” (v. Cass., sez. un., 16 gennaio 2014, n. 779).