argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., vi può essere concorso di colpa del lavoratore, qualora questi violi regole cautelari. Tuttavia, se, nella catena causale che determina l’infortunio sul lavoro, emergono comportamenti incauti del lavoratore collegati all’inosservanza di specifici obblighi formativi o informativi del datore di lavoro, tali che sia molto probabile che, se vi fossero state l’informazione o la formazione, il fatto non si sarebbe verificato, non vi può essere concorso di colpa, poiché la violazione delle regole cautelari del prestatore di opere è frutto sul piano causale dell’originario inadempimento del datore di lavoro.
» visualizza: il documento (Cass. 25 novembre 2019, n. 30679. )Articoli Correlati: infortunio sul lavoro - responsabilità datore di lavoro
Il principio di diritto è corretto. Esso è coerente e con è in contraddizione con il non meno persuasivo principio della sentenza Cass. pen. 22 luglio 2019, n. 32507, pubblicata su questo Sito. Per tale decisione, “in caso di infortunio sul lavoro, non sussiste la colpa del datore di lavoro per l’omesso adempimento dell’obbligo di formazione e di informazione del dipendente qualora il carattere pericoloso del comportamento tenuto dal prestatore di opere sia percepibile non solo da persona esperta, ma da chiunque, così che la carenza di formazione e di informazione non esplichi alcun effetto sul prodursi dell’evento”. Si rinvia al relativo commento.