Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

07/11/2019 - Il licenziamento del dirigente e la riorganizzazione.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

Perché si stabilisca se sia giustificato il licenziamento di un dirigente intimato per ragioni di ristrutturazione aziendale, non è dirimente la circostanza per cui le mansioni da questi svolte siano affidate ad altro dirigente in aggiunta a quelle sue proprie, in quanto rileva il fatto che presso l'azienda non esista più una posizione lavorativa sovrapponibile a quella del lavoratore licenziato.

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Il principio è noto (v. Cass. 22 ottobre 2010, n. 21748). Inoltre, si è detto (v. Cass. 4 gennaio 2019, n. 87, pubblicata su questo Sito), “il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966. Inoltre, la nozione di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. Tuttavia, in sede di verifica della sussistenza di una idonea giustificazione a base del licenziamento con preavviso di un dirigente industriale, spetta al datore di lavoro, che intenda essere esonerato dall'obbligo di corrispondere l'indennità supplementare, dimostrare la veridicità e la fondatezza dei motivi da lui addotti nonché la loro idoneità a giustificare il recesso”.