argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione enunciata nel provvedimento, non si può limitare a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.
» visualizza: il documento (Cass. 4 settembre 2019, n. 22100, ord.)Articoli Correlati: trasferimento del lavoratore - onere della prova
La sentenza segue le tesi maggioritarie (v. Cass. 13 gennaio 2017, n. 807). Su questo Sito, nello stesso senso, v. Trib. Udine 14 gennaio 2019. Si rinvia al relativo commento.