argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il riferimento a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto contenuto nell’art. 18, quarto comma, St. lav. pone un limite risarcitorio a favore del datore di lavoro, ma non introduce alcun potere discrezionale, così che, fino al dodicesimo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, il risarcimento del danno deve essere riconosciuto.
» visualizza: il documento (Cass. 13 settembre 2019, n. 22929)Articoli Correlati: risarcimento del danno - art. 18 St. lav.
La decisione è esatta e un po’ scontata, ma significativa perché, a quanto consta, è la prima di legittimità sul punto.