argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
In tema di procedure di selezione del contraente degli appalti pubblici, è illegittima la disposizione della legge provinciale che esoneri gli operatori economici dall’indicare i costi della manodopera e della sua sicurezza in sede di presentazione delle offerte, a pena di esclusione, e differisca l’insorgenza di tale obbligo al momento successivo alla formazione della graduatoria, limitandolo al primo classificato.
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La sentenza motiva in modo diffuso sulle ragioni della necessaria, immediata indicazione di tali elementi.