argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di lavori di utilità sociale o di pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che, in concreto, il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell’art. 2126 cod. civ. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro subordinato, rileva che il lavoratore risulti di fatto inserito nell’organizzazione pubblicistica e adibito a un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’amministrazione.
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Nello stesso senso, v. App. Palermo 4 gennaio 2018; Trib. Catania 21 marzo 2018; Trib. Frosinone 14 febbraio 2018, pubblicate su questo Sito. Si [continua ..]