argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 13, paragrafo 2, del regolamento Ue n. 1215 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’art. 11, paragrafo 1, lett. b), di tale regolamento deve essere interpretato nel senso per cui uno Stato membro che agisca in qualità di datore di lavoro surrogato nei diritti di un dipendente pubblico rimasto ferito in un incidente stradale, al quale ha continuato a corrispondere la retribuzione durante la sua inabilità al lavoro, può, in qualità di “parte lesa”, convenire la società che assicuri la responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo coinvolto davanti all’autorità giurisdizionale non del domicilio del lavoratore, ma in cui sia la sede dell’ente datore di lavoro.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione quarta, 30 aprile 2025, C. – n. 536 del 2023, Bundesrepublik Deutschland c. Mutua madrilena automovilista. )Articoli Correlati: azione di surrogazione - lavoro pubblico - responsabilità civile datore di lavoro
La soluzione lascia qualche dubbio, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 1, lett. b), del regolamento Ue n. 1215 del 2012 del Parlamento europeo e [continua ..]