argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Non incorrono in responsabilità per danno erariale, per difetto della colpa grave, gli amministratori locali trentini che non si avvalgano del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ma ricorrano a un avvocato del libero foro, a fronte di un parere del segretario comunale che non abbia fatto riferimento alla possibilità di affidare l’incarico all’Avvocatura dello Stato.
» visualizza: il documento (Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale centrale di appello, 24 dicembre 2024, n. 257 del 2024. )Articoli Correlati: responsabilità per danno erariale - avvocatura dello Stato - colpa grave - segretario comunale
E’ pacifico che il Comune si sarebbe potuto avvalere dell’Avvocatura dello Stato. Non di meno, la soluzione è ragionevole, poiché gli amministratori ignoravano la norma relativa, senza colpa grave.