argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamenti collettivi, ai fini della comparazione devono essere considerate anche le attività svolte in precedenza.
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Si consideri che (v. Cass. 4 marzo 2021, n. 6086, pubblicata su questo Sito), “in tema di licenziamenti collettivi e di applicazione dei criteri di scelta, i punteggi attribuiti ai fini della formazione della graduatoria devono essere coerenti con le finalità perseguite; in particolare, poiché la comparazione deve considerare l’idoneità a svolgere mansioni non soppresse, è illegittimo attribuire punteggi infimi a chi operasse nei settori soppressi e punteggi molto alti a chi operasse nei settori conservati. In tema, nella Rivista, nel primo fascicolo del 2017, il nono in assoluto, v. Gaetano Natullo, I licenziamenti collettivi nel nuovo contesto normativo; Roberta Nunin, Le procedure e l’accordo sindacale; Giulio Centamore, I criteri di scelta tra incertezze passate, presenti e future.