argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
L’art. 21 del decreto – legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, nel testo oggi vigente, sul parziale e temporaneo esonero dalla responsabilità per danno erariale, non si applica alle fattispecie omissive, fra cui lo svolgimento di attività professionali da parte di un dipendente pubblico che non abbia chiesto l’autorizzazione.
» visualizza: il documento (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per le Marche, 25 settembre 2023, n. 60 del 2023. )Articoli Correlati: responsabilità per danno erariale - esonero da responsabilità - condotta omissiva - autorizzazione
A quanto consta, è una della prime decisioni sul punto e merita notevole attenzione, in attesa di un dibattito che si annuncia lungo e complesso.