argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 5, comma secondo, della legge n. 223 del 1991, introdotto dall’art. 6, comma quinto bis, della legge n. 236 del 1993, in tema di tutela dell’occupazione femminile in caso di licenziamenti collettivi, non prevede una comparazione fra numero di lavoratori dei due sessi prima e dopo la collocazione in mobilità; invece, impone di verificare la percentuale di donne lavoratrici e, poi, consente di mettere in mobilità un numero di dipendenti nel cui ambito la componente femminile non deve essere superiore alla percentuale determinata in precedenza.
» visualizza: il documento (Cass. 24 maggio 2019, n. 14254)Articoli Correlati: occupazione femminile - licenziamenti collettivi
La sentenza è di grande importanza, poiché riguarda una norma di dubbia interpretazione che, in astratto, si applica a tutti i licenziamenti collettivi. E’ una della prime interpretazioni giudiziali, poiché di rado la disposizione è invocata.