argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Ai sensi dell’art. 29, primo comma, del decreto n. 276 del 2003 non si può costituire un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione. In generale, l’art. 29, primo comma, è applicabile alle pubbliche amministrazioni.
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V. Cass. 12 dicembre 2022, n. 36223, ord.; Cass. 5 ottobre 2020, n. 21315, ord., pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Per tali decisioni, “l’art. 29, primo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e il connesso divieto di interposizione di manodopera non sono applicabili alle pubbliche amministrazioni. In particolare, ai sensi dell’art. 29, primo comma, del decreto n. 276 del 2003 non si può costituire un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione”.