argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, modificato dall’art. 32, primo comma, della legge n. 183 del 2010, qualora alla richiesta del lavoratore sull’espletamento del tentativo di conciliazione o dell’arbitrato, richiesta proposta nel termine di centottanta giorni dall’impugnazione stragiudiziale, consegua il mancato accordo sull’espletamento della procedura per il mancato deposito da parte del datore di lavoro, nel termine di venti giorni, della memoria dell’art. 410, comma settimo, cod. proc. civ., dallo scadere del termine di venti giorni decorre l’ulteriore termine di sessanta per il deposito del ricorso.
» visualizza: il documento (Cass. 21 marzo 2019, n. 8026)Articoli Correlati: impugnazione del licenziamento - termine - tentativo di conciliazione
La decisione è ineccepibile e dà puntuale applicazione alla norma.