argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta delle esigenze organizzative è discrezionale per sua natura; è legittima l’applicazione di un punteggio basso o nullo ai dipendenti addetti alle attività non più svolte.
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La sentenza pone un principio di diritto interessante poiché distingue l’ambito di comparazione dall’applicazione del criterio delle esigenze aziendali. Seppure compresi nell’ambito di comparazione, alcuni lavoratori possono avere un punteggio basso o nullo per le esigenze aziendali se svolgono le attività soppresse.