argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il trasferimento può essere motivato in modo sintetico, con integrazione in giudizio, in caso di impugnazione.
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La sentenza segue le tesi maggioritarie. Infatti, si è detto, “in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione enunciata nel provvedimento, non si può limitare a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento” (v. Cass. 13 gennaio 2017, n. 807).