argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L'art. 7 St. lav. non prevede l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Tuttavia, il datore di lavoro è tenuto a offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui il loro esame sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte una adeguata difesa; in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine.
» visualizza: il documento (Cass. 2 novembre 2021, n. 31202, ord.. )Articoli Correlati: procedimenti disciplinari - documenti - contestazione
Il principio è noto; v. Cass. 18 novembre 2010, n. 23304.