argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 1 del decreto – legge n. 663 del 1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 1980, qualora sia versata una indennità di malattia non dovuta, il datore di lavoro recupera le somme versate al lavoratore e le restituisce all’Inps. Qualora il recupero sia impossibile, il datore di lavoro lo comunica all’Inps che provvede al recupero. In caso di mancata comunicazione, il datore di lavoro è responsabile nei confronti dell’Inps.
» visualizza: il documento (Cass. 7 luglio 2021, n. 19316. )Articoli Correlati: indennità di malattia - recupero delle somme - inps
Il caso è singolare e risolto in modo persuasivo.