argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai fini di stabilire quali lavoratori possano essere comparati in una procedura di licenziamenti collettivi, non si può chiedere al datore di lavoro una attività formativa.
» visualizza: il documento (Cass. 6 maggio 2021, n. 12044. )Articoli Correlati: licenziamenti collettivi - ambito comparativo
V. Cass. 10 ottobre 2019, n. 25580, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Se l’attività formativa è ridotta, non si vede perché non dovrebbe essere richiesta per estendere l’ambito di comparazione, a tutela dell’interesse a una equa soluzione, ferma la rilevanza della stessa formazione ai fini dell’applicazione del criterio delle esigenze tecniche e produttive. Nella Rivista, nel quarto fascicolo del 2017, l’ottavo in assoluto, v. Gaetano Natullo, I licenziamenti collettivi nel nuovo contesto normativo; Roberta Nunin, Le procedure e l’accordo sindacale; Giulio Centamore, L’applicazione dei criteri di scelta.