argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Un dipendente pubblico, seppure con un rapporto di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alla metà, non può svolgere la professione di avvocato.
» visualizza: il documento (Cass. 14 aprile 2021, n. 9828. )Articoli Correlati: dipendente pubblico - professione forense - lavoro a tempo parziale - lavoro pubblico
E’ stato confermato con una articolata motivazione un principio noto; infatti, si è detto, “l'incompatibilità tra impiego pubblico a tempo parziale e l'esercizio della professione forense risponde a esigenze specifiche di interesse pubblico, correlate alla peculiare natura di tale attività privata e ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente. In tale contesto, la legge n. 339 del 2003 è finalizzata a tutelare interessi di rango costituzionale, quali l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e l'indipendenza della professione forense, onde garantire l’effettività del diritto di difesa” (v. Cass., sez. un., 16 maggio 2013, n. 11833).