argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di lavoro pubblico e ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, non ha diritto a un compenso inferiore l’infermiere che espleti attività proprie del tecnico di laboratorio e, in particolare, esami emodiagnostici, poiché i compiti sono propri della stessa area professionale. Peraltro, i compiti rientravano nel mansionario degli infermieri, abrogato dalla legge n. 42 del 1999, ma con un ampliamento dell’autonomia.
» visualizza: il documento (Cass. 15 febbraio 2021, n. 3816. )Articoli Correlati: lavoro pubblico - mansioni - compenso - infermiere
Si legge in motivazione: gli esami emodiagnostici non sono “estranei alle mansioni dell’infermiere oggi, all’esito di una normazione (…) che ha accresciuto la professionalità dell’operatore sanitario e ha sancito il definitivo superamento del concetto di ausiliarietà e mera esecutività dell’assistenza infermieristica in relazione alla professione medica”.