argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo quando, per avventura, non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori presenti in sede di verifica), poiché compete al giudice delegato e al Tribunale fallimentare il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni e di applicare i principi in tema di verificazione dei fatti e delle prove, specie quando la verificazione del credito si incentri non già su informazioni probatorie elementari, precise e circoscritte, così rendendo chiaro il loro accertamento, ma riguardi un complesso di fatti, tra di loro concatenati, la cui conferma si presenti articolata e complessa, non unidirezionale e, pertanto, bisognosa di prova in tutti i suoi segmenti e passaggi dimostrativi.
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Il principio è noto (v. Cass. 6 agosto 2015, n. 16554).