argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora, in un contratto di appalto pubblico di servizi, una impresa appaltatrice assuma nei confronti dell’amministrazione committente l’obbligo di fornire e organizzare idoneo personale, formato in relazione alle peculiarità del servizio, indicandone anche il livello di inquadramento, la pattuizione tra le due parti è diretta alla definizione dello standard qualitativo del servizio, che esige la presenza di figure professionali adeguate. Ma non si configura un vantaggio per il terzo lavoratore, dipendente della prima, che le parti abbiano in modo consapevole assunto quale oggetto di un deliberato proposito, comportante l’obbligo dell’impresa, quale promittente, nei confronti dell’amministrazione, quale stipulante, in favore del terzo, che lo renda titolare di una prestazione patrimoniale diretta, attribuendogli per ciò solo il diritto a una qualifica superiore che egli possa chiedere in via autonoma (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 9 settembre 2020, n. 18686)Articoli Correlati: clausole sociali - contratto di appalto - negozio a favore di terzi
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