argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Anche per il contratto per incarico dirigenziale previsto dall’art. 15 septies, comma secondo, del decreto legislativo n. 502 del 1992 rileva, ai fini dell’estinzione del rapporto e in mancanza di istanza di trattenimento in servizio sino al sessantasettesimo anno di età, il raggiungimento dell’età massima lavorativa dell’art. 15 nonies del medesimo decreto n. 502 del 1992, norma che non può essere derogata dalla volontà delle parti (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 9 giugno 2020, n. 11008)Articoli Correlati: lavoro pubblico - contratto a tempo determinato - massima età lavorativa
La stessa sentenza da atto della novità del principio di diritto. Nel caso di specie, il sanitario ha allegato, ma non dimostrato di avere chiesto il trattenimento in servizio dal sessantacinquesimo al sessantasettesimo anno di età.