argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Non vi sono possibilità di un ragionevole accomodamento funzionale alla prosecuzione del rapporto di lavoro di persona con sopravvenuta inidoneità alle mansioni qualora l’unica attività compatibile (quella di centralinista) sia occasionale.
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Affrontato con una motivazione ragionevole e articolata, il caso è frequente e il principio di diritto è ineccepibile.