Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

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Gli strumenti di controllo e i mezzi di produzione (di Enrico Gragnoli (Prof. Ordinario di diritto del lavoro dell’Università di Parma))


Il saggio analizza le novità introdotte dalla nuova formulazione dell’art. 4 Stat. lav., così come modificato dall’art. 23, d.lgs. n. 151/2015, focalizzando, in particolare, l’attenzione sulla previsione contenuta nel comma 2 e sull’esatto significato che a essa deve essere attribuito. Dopo aver fornito una panoramica delle ragioni che hanno spinto il legislatore a modificare l’art. 4 Stat. lav., l’Autore avanza alcune critiche a quell’impostazione interpretativa che vorrebbe delimitare il concetto di “strumenti utilizzati” per “rendere la prestazione” sulla base di una definizione del livello di inerenza dei beni stessi rispetto all’in­trinseca natura della prestazione. Sottolineato come tale interpretazione non presenti una base testuale, non sia coerente sul piano sistematico e presenti notevoli difficoltà applicative, lo studio offre una diversa soluzione interpretativa, secondo la quale una possibile limitazione dell’area di applicazione dell’art. 4 Stat. lav., comma 2, dovrebbe basarsi sulle modalità di funzionamento degli “strumenti utilizzati” per “rendere la prestazione”, fermo il divieto di un controllo costante, occulto e “in diretta” dell’adempimento del prestatore di opere.

The control instruments and the means of production

The goal of this paper is to analyze the changes introduced by the new article. 4 Stat. lav., as amended by art. 23, Legislative Decree. n. 151/2015.

The purpose of this essay is to focus on the precise meaning that must be attributed to the provision’s comma 2 of the article 4.

After providing an overview of the reasons that brought the italian government to amend art. 4 Stat. lav., the author makes some criticisms on the doctrinal interpretation that would define the concept of “instruments used” to “perform employees’duties” in the context of a definition based on the level of inherent character of the assets compared with the intrinsic nature of the required performance.

After pointing out that this interpretation does not present a textual basis, is inconsistent on the systematic point of view and could lead to considerable difficulties in implementation, the essay offers a reframing of provision’s comma 2 of the article 4 aimed purposes highlighting that it should be based on the functional principle of the “instrumend used” to “perform employees duties”, with the regard to the prohibition of a constant, hidden and “live” control on workers’performances.

1. Le novità dell’art. 4, comma 2, Stat. lav. e le ragioni della trasformazione normativa A ragione, si è ridimensionata la portata innovativa dell’art. 4, comma 1, Stat. lav. nel testo oggi vigente e si è concentrata l’attenzione sul comma 2, per­ché, con riferimento agli strumenti di produzione, «il legislatore ha fatto una valutazione ex ante di legittimità dell’installazione nonché dell’impiego dei me­desimi, in quanto giustificati da esigenze aziendali qualificate», così che non è necessaria alcuna autorizzazione per i mezzi «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione», purché «risulti una stretta correlazione tra gli strumenti tec­nologici e le mansioni», con la risposta alla “obsolescenza informatica” della vecchia norma [1]. Il commento è convincente e recupera una delle tradizionali critiche all’art. 4, nella formulazione originaria, poiché, nato con riguardo a impianti audiovisivi [2], il divieto si era scontrato nel volgere di qualche anno con soluzioni telematiche o informatiche, molto più incisive [3], ma, al tempo stesso, insite nei beni usati per la produzione, sia manuale, sia intellettuale [4]. Il quesito interpretativo creato da questa situazione ha costituito una affascinante palestra per almeno due generazioni di studiosi [5], in modo inevitabile attratti da una sfida sistematica impegnativa e, forse, impossibile, cioè costruire un modello in grado di mettere in relazione una norma con un oggetto al quale, per ragioni cronologiche, non aveva potuto pensare il suo autore e, non a torto, come si commenta oggi, gli esiti di questi sforzi concettuali hanno condotto a risultati incerti [6]. Non ci si sarebbe potuti attendere altro, a volere considerare quanto difficile fosse il tema e quanto opinabili fossero le conclusioni [7]-[8]. Su un argomento che non dovrebbe essere caratterizzato da eccessive tensioni ideologiche [9], ma lo è stato per molti lustri, la risposta del legislatore ha tardato fino al 2015. La valutazione critica dell’impatto tecnologico è stata complessa, proprio perché l’art. 4 Stat. lav. era stato pensato in un contesto differente e sulla scorta di una superata esperienza sociale. Per quanto siano stati delicati gli sforzi di comprensione dell’art. 4 Stat. lav., in nessun modo sono stati impediti o rallentati il progresso e la modernizzazione costante delle strategie produttive. Il nuovo art. 4 Stat. lav. dimostra di avere compreso queste idee e sono inspiegabili le critiche suscitate dalla disposizione nel dibattito sindacale degli ultimi mesi, perché, qualunque lettura teorica si volesse dare della norma originaria, il controllo telematico [continua..]

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