argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’obbligo di sicurezza dell’art. 2087 cod. civ. opera nei confronti di chiunque svolga attività professionale in senso ampio nella sfera di controllo del datore di lavoro e, pertanto, di chi effettui un tirocinio in una struttura sanitaria.
» visualizza: il documento (Cass. 10 dicembre 2018, n. 31873, ord.. )Articoli Correlati: obbligo di sicurezza
Il principio di diritto è convincente e si basa sull’art. 3 del d. P. R. n. 547 del 1955 e sull’art. 3 del d. P. R. n. 303 del 1956, confermati dall’art. 2, lett. a), del decreto legislativo n. 81 del 2008.