argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La nozione di “condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro” contenuta all’art. 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui in essa rientrano delle dichiarazioni rese da una persona nel corso di una trasmissione audiovisiva secondo la quale tale persona mai assumerebbe o si vorrebbe avvalere, nella propria impresa, della collaborazione di persone di un determinato orientamento sessuale, e ciò sebbene non fosse in corso e programmata una procedura di selezione di personale, purché sia ravvisabile il collegamento tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro in seno a tale impresa ipotetico. La direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui non osta a una normativa nazionale in virtù della quale una associazione di avvocati, la cui finalità statutaria consista nel difendere in giudizio le persone aventi un determinato orientamento sessuale e nel promuovere la cultura e il rispetto dei diritti di tale categoria di persone, sia, in ragione di tale finalità e a prescindere dall’eventuale scopo di lucro dell’associazione stessa, in via automatica legittimata ad avviare un procedimento giurisdizionale inteso a fare rispettare gli obblighi risultanti dalla direttiva summenzionata e, se del caso, a ottenere il risarcimento del danno, qualora si verifichino fatti idonei a costituire una discriminazione, ai sensi di detta direttiva, nei confronti della citata categoria di persone e non sia identificabile una persona lesa (principi ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, grande sezione, 23 aprile 2020, C. – n. 507 del 2018, Associazione NH c. Associazione avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford)Articoli Correlati: Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - discriminazione - discriminazione fondata sull’orientamento sessuale
Il caso è noto (anche troppo!) e la sua soluzione dipende dal significato che il giudice italiano attribuisca all’espressione “ipotetico”, così che la sentenza è alquanto irrilevante. Dalla motivazione si desume l’orientamento della Corte nel senso della rilevanza del comportamento, ma la decisione è del giudice italiano e si può discutere sull’effettivo valore di una affermazione resa per il desiderio di stupire in una trasmissione di intrattenimento televisivo.