Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

27/03/2020 - Le prestazioni di sicurezza sociale a favore di soggetti disabili e il principio dell’assimilazione dei fatti.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia

L’art. 3 del regolamento Ce n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento Ce n. 988 / 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso per cui l’aiuto all’inserimento dei bambini e degli adolescenti affetti da disabilità intellettiva, previsto dall’art. 35s, libro VIII, del Sozialgesetzbuch (Codice della previdenza sociale tedesco), non costituisce una prestazione e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento. L’art. 5 del regolamento Ce n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento Ce n. 988 / 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso per cui l’assegno per l’educazione del figlio disabile, previsto dall’art. L.. 541 – 1 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale francese), e l’aiuto all’inserimento dei bambini e degli adolescenti affetti da disabilità intellettiva, ai sensi dell’art. 35s, libro VIII, del Sozialgesetzbuch (Codice della previdenza sociale tedesco), non possono essere considerati prestazioni di carattere equivalente, ai sensi della lett. a) di tale art. 5. L’art. 5 del regolamento Ce n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento Ce n. 988 / 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso per cui il principio dell’assimilazione dei fatti, sancito alla lettera b) di tale art. 5, trova applicazione in circostanze come quelle del procedimento principale e spetta alle competenti autorità francesi stabilire se, nel caso di specie, sia dimostrato il verificarsi del fatto richiesto ai sensi di tale disposizione. A tale riguardo, dette autorità devono tenere conto dei fatti analoghi verificatisi in Germania come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale (principi di diritto ricavati dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, ottava sezione, 12 marzo 2020, C. n. 769 del 2018, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace – Moselle vs. signora SJ e altri. ) scarica file

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La parte più interessante della decisione riguarda la terza questione, derivante da una rielaborazione del secondo quesito formulato dal giudice remittente.