argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
In tema di trasporto pubblico locale, l’art. 48, comma settimo, lett. e), del decreto – legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, consente una cosiddetta “clausola sociale” che garantisca l’assunzione di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti, con l’applicazione del contratto nazionale del precedente gestore per almeno un anno dopo l’inizio dell’attività del nuovo.
» visualizza: il documento (Cons. Stato, sezione quinta, 7 febbraio 2020, n. 973)Articoli Correlati: clausola sociale - trasporto pubblico
La sentenza motiva in modo chiaro sull’interpretazione dell’art. 48, comma settimo, lett. e), del decreto – legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017 e non mette in dubbio la compatibilità della disposizione con i principi comunitari.