argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Non si applicano l’art. 1341 e l’art. 1342 cod. civ. a un contratto stipulato con una platea molto limitata di promotori finanziari, poiché il regolamento negoziale non era ricompreso in moduli e formulari.
» visualizza: il documento (Cass. 19 febbraio 2020, n. 4190)Articoli Correlati: promotori finanziari - clausole vessatorie
Il principio di diritto è corretto. Infatti, si dice, “possono essere qualificati contratti ‘per adesione’, rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può richiedere e apportare le necessarie modifiche dopo averne apprezzato il contenuto, nonché, a maggiore ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti” (v. Cass. 19 marzo 2018, n. 6753).