argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ legittimo sul piano costituzionale l’art. 8 della legge n. 362 del 1991, che non impedisce a un lavoratore subordinato pubblico o privato di essere socio di una società che gestisca una farmacia.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 5 febbraio 2020, n. 11)Articoli Correlati: lavoro subordinato - partecipazione societaria
La sentenza considera compatibile la partecipazione alla società con la posizione di lavoratore subordinato. La soluzione è ragionevole, ma l’interpretazione della legge n. 362 del 1991 e, in particolare, del suo art. 8 è molto discutibile, poiché il chiaro tenore letterale milita in senso opposto. Infatti, vi si legge: “la partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi nono e decimo di tale articolo, è incompatibile: a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”.