argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La violazione dell’art. 12, quinto comma, del decreto legislativo n. 286 del 2005 in tema di autotrasporto, non comporta alcuna presunzione di subordinazione rispetto all’attività del conducente.
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Per la comprensione del fondato principio di diritto, giova trascrivere l’art. 12, quinto comma, del decreto legislativo n. 286 del 2005: “i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484 / 2002 dell’1 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi settimo e ottavo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente”.