Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

26/11/2019 - I portieri di immobili degli enti previdenziali.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

I rapporti di lavoro dei portieri di immobili degli enti previdenziali sono in origine di diritto privato in senso pieno, visto l’art. 51 del d. P. R. n. 411 del 1976.Si applica la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato ai sensi dell’art. 43, comma diciannovesimo, della legge n. 388 del 2000, qualora gli immobili siano dismessi, poiché i portieri restano dipendenti dell’ente pubblico e confluiscono nella relativa dotazione organica, con la conseguente applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001 dei contratti collettivi propri del lavoro pubblico.

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Il caso è singolare e la soluzione è ragionevole.
Merita di essere sottolineato il principio per cui, nonostante il decreto legislativo n. 165 del 2001, gli enti pubblici possono essere parte di rapporti di lavoro privati in senso pieno, in presenza di specifiche disposizioni (v. Cass., sez. un., 15 aprile 2010, n. 8985).