argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, poiché alla stipulazione del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall’art. 35, comma primo, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento previste dal combinato disposto dell’art. 35, comma primo, lettera b), del decreto n. 165 del 2001 e degli artt. 23 ss. del d. P. R. n. 487 del 1994, la mancanza o l’illegittimità delle richiamate procedure si traducono in un vizio genetico del contratto, pertanto affetto da nullità, che, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, l’amministrazione può fare valere in via unilaterale, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l’esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio improduttivo di effetti.
» visualizza: il documento (Cass. 16 ottobre 2019, n. 26216)Articoli Correlati: rapporto di lavoro pubblico - procedure concorsuali illegittime
Il principio di diritto conferma quello enunciato dalla decisione Cass. 20 agosto 2019, n. 21528, quello della pronuncia Cass. 7 maggio 2019, n. 11951, ord., e quello della sentenza Cass. 29 luglio 2019, n. 20415, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.