argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In carenza di prova sull’an, la retribuzione non può essere quantificata in via equitativa ai sensi dell’art. 432 cod. proc. civ..
» visualizza: il documento (Cass. 19 ottobre 2019, n. 25584, ord.. )Articoli Correlati: valutazione equitativa - retribuzione
Il principio è noto. Infatti, si è detto, “la valutazione equitativa della prestazione, rimessa al giudice del lavoro dall'art. 432 cod. proc. civ., ha per oggetto il valore economico e non la sua esistenza, poiché la norma esige che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la somma dovuta” (v. Cass. 18 aprile 2002, n. 5603).