Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

15/10/2019 - Una invalidità inferiore al sei per cento secondo i criteri dell’Inail e il danno differenziale.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

In tema di risarcimento del danno biologico, qualora l’invalidità quantificata sulla base dei criteri dell’Inail sia inferiore al sei per cento, poiché non si dà luogo a prestazioni dello stesso Inail, non si pone il problema della determinazione del danno differenziale risarcibile dal punto di vista civilistico.

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La sentenza enuncia un principio corretto e inevitabile; v. Cass. 8 aprile 2019, n. 9744, pubblicata su questo Sito, per cui, “in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro o malattie professionali, il giudice deve detrarre dal risarcimento dovuto dal datore di lavoro stesso quanto l’Inail ha versato per l’indennizzo del danno biologico o anche quanto non abbia di fatto versato, ma avrebbe dovuto corrispondere”. Si rinvia al relativo commento.