argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso per cui una donna che abbia cessato di svolgere una attività di lavoro autonomo a causa delle limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conservi la qualità di persona che esercita una attività autonoma purché riprenda tale attività o ne trovi una altra o reperisca un diverso impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita di un figlio.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione quarta, 19 settembre 2019, C. – n. 544 del 2018, Her Majesty’s revenue and customas c. HD)Articoli Correlati: lavoro autonomo - maternità
Il principio è di intuitiva evidenza. Ci si può chiedere se si dovesse fare riferimento al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per giustificare una simile conclusione.