Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

09/10/2019 - Sempre sui criteri di scelta e sulla loro applicazione solo in alcune unità produttive.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

Le esigenze tecnico - produttive e organizzative previste dall'art. 5, comma primo, della legge n. 223 del 1991, in riferimento al complesso aziendale, determinano l'ambito di selezione del personale eccedente e possono costituire criterio esclusivo di riferimento nell'individuazione della platea dei lavoratori da licenziare, anche addetti a una sola unità produttiva. Qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo a una unità produttiva dell'azienda, il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione di apertura della procedura sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviare ad alcuni licenziamenti con il trasferimento a unità produttive vicine a quella soppressa o ridotta, così da consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti.

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Il principio è consolidato (v. Cass. 9 marzo 2015, n. 4678). In tema, nella Rivista, nel primo fascicolo del 2017, il nono in assoluto, v. Gaetano Natullo, I licenziamenti collettivi nel nuovo contesto normativo, Roberta Nunin, Le procedure e l’accordo sindacale, Giulio Centamore, I criteri di scelta tra incertezze passate, presenti e future.