argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
La procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20, comma secondo, del decreto legislativo n. 75 del 2017 comporta l’avvio di un procedimento concorsuale e, pertanto, la giurisdizione è del giudice amministrativo.
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Il caso è nuovo con riguardo all’art. 20, comma secondo, del decreto legislativo n. 75 del 2017. In precedenza (v. Cons. Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6821), si era detto che, “qualora il lavoratore alleghi di avere diritto alla cosiddetta stabilizzazione del suo rapporto, la giurisdizione è del giudice ordinario, poiché la controversia inerisce a un preteso diritto soggettivo, in particolare qualora la legge identifichi in modo oggettivo e predeterminato i presupposti della cosiddetta stabilizzazione e non debba essere espletata alcuna procedura concorsuale”. Nello stesso senso, v. Tar Veneto, sezione terza, 25 gennaio 2017, n. 74, e Cons. Stato, sezione quinta, 20 dicembre 2018, n. 7183.